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MANUTENZIONE DELLE SCAFFALATURE

In Campeotto possiamo proporre diversi tipi di contratto di manutenzione in funzione delle tipologie di scaffalature, del tipo di carichi previsti, dell’usura e dell’anzianità della struttura.

Il processo di manutenzione di Campeotto, prevede un’analisi preventiva dello stato dell’impianto e consiste in:

Individuazione e catalogazione scaffalatura

Elementi necessari: 

  • CARTELLO DI PORTATA
  • CARTELLO/ETICHETTA con N° SCAFFALE ED EVENTUALMENTE REPARTO DI APPARTENENZA

Suddivisione scaffalature per altezza piani di carico

Scaffalatura medio/bassa

  • la scaffalatura con piani di carico sino ad una altezza operativa pari a mm. 3000 da terra.
  • I controlli possono essere eseguiti senza ausilio di Piattaforma.

Scaffalatura medio/alta

  • la scaffalatura con piani di appoggio ad altezza superiore a mm. 3000 da terra.
  • I controlli devono essere eseguiti con ausilio di piattaforma

Controllo stato di usura degli elementi che compongono la scaffalatura

  1. Corrispondenza tra utilizzo attuale della scaffalatura (peso su singolo piano, numero di piani di carico, altezza da terra 1° livello di carico ) con informazioni riportate sul cartello di portata.
  2. Usura spalla, danni subiti dalla spalla, fissaggio spalla a terra con tasselli, controllo tenuta tasselli.
  3. Usura travi di appoggio materiali, deformazioni, corretto aggancio sulle spalle, inserimento della spina di sicurezza (1 per lato) antisganciamento.
  4. Usura, danni subiti dal altri elementi componenti la scaffalatura (esempio protezioni varie se, esistenti).

Individuazione e segnalazione degli elementi da applicare per migliorare o ristabilire la sicurezza di utilizzo.

  1. Cartelli segnalatori di portata, applicazione se inesistente, modifica/sostituzione, con altro se, quanto descritto non più valido causa diverso utilizzo della scaffalatura.
  2. Cartelli segnalatori di sicurezza e modo d’uso scaffale (vietato arrampicarsi…)
  3. Protezione di ogni singolo montante, per evitare la deformazione, al piede della spalla.
  4. Protezioni, guard-rail laterali a protezione fianco della spalla.
  5. Reti di protezione scaffale per anticaduta materiali, sono soggette, le scaffalature posizionate, non contro paretemi con parte posteriore a contatto con passaggio personale.
  6. Applicazione, di sistemi di ritenuta/fermo pallet posteriore, per evitare, il contatto con la parete posteriore (scaffale singolo) o il contatto con il pallet dello scaffale di fronte, (scaffale bifronte)
  7. Applicazione, di rompitratta, barelle, piani continui ove necessario per aver e una maggiore sicurezza dell’appoggio dei materiali/pedane soprattutto non EPAL.
  8. Applicazione, di pianettatura ove esistessero dei sottopassi.
  9. Applicazione di trave limitatrice di carico fronte scaffale, lato corridoio di lavoro; si aggancia alla sommità della spalla per evitare che l’operatore quando preleva il carico all’ultimo livello nell’estrazione/sollevamento, non ci sia contatto con travi in cemento, soffitto, impianti luce o altro.

COSA COMPRENDE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE CAMPEOTTO

  • Rilievo disposizione scaffalature e livelli di carico.
  • Redazione layout di mappatura impianto con viste significative.

CLASSIFICAZIONE:

  1. VERDE > Scaffale (o parte di esso) utilizzabile non danneggiato.
  2. GIALLO > Scaffale (o parte di esso) con anomalie, ancora utilizzabile ma da monitorare.
  3. ROSSO > Scaffale (o parte di esso) non più utilizzabile e quindi da sostituirsi.

La cura del servizio di manutenzione concordato viene gestita da tecnici Campeotto qualificati con utilizzo dei ricambi certificati necessari che possono essere necessari che potranno raggiungere l’impianto all’interno del quale devono intervenire con appositi furgoni-officina.

Campeotto a Torino è il partner ideale per una collaborazione a 360° nell’ambito delle forniture di servizi di assistenza e manutenzione di qualsiasi tipo di scaffalatura o soppalcatura industriale, necessaria a seguire la fase di progettazione e installazione.

Affidatevi con serenità all’esperienza ultra trentennale che Campeotto a Torino, la sua provincia e tutto il Piemonte, vanta nel settore della logistica industriale e dell’organizzazione dei magazzini industriali, sarete supportati prima, durante e dopo nell’obiettivo di garantire il miglior risultato nel ruolo fondamentale dell’approntamento del materiale nella produzione industriale e nella distribuzione, rendendo efficiente e snello il processo di lavoro della vostra azienda.

ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 ( D.LGS 81 2008) ART. 70, 71 e NORME UNI EN 15629 E 15635

D. Lgs. 81/08 > Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Estratto Articolo 70 – Requisiti di sicurezza

  1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
  2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V

Sanzioni Previste Art. 70

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

  • Art. 70, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. a)]
  • Art. 70, co. 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. b)] 68
  • Art. 70, co. 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. a)]

Estratto Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
  2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
  3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. 69
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  • a) le attrezzature di lavoro siano:
  1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
  2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
  3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
  • b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Sanzioni Previste Art. 71

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

  • Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]
  • Art. 71, co. 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. b)

Sanzioni Previste Art. 87

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

  • 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:
  • c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
  • b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
  • a) dell’articolo 70, comma 1;
  • 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione:
  • a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II;
  • b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI;
  • 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione:
  • a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
  • b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;

SICUREZZA DEI MAGAZZINI:

le normative di riferimento UNI EN 15629 e UNI EN 15635

UNI EN 15629 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Specifiche dell’attrezzatura di immagazzinaggio. L’utilizzatore ha la responsabilità di sottoporre la scaffalatura, durante il suo ciclo di vita, a regolari ispezioni al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato o ogni componente danneggiato sia sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore – (App. A, lett. l).

UNI EN 15635 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio ‐ Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio. La norma rende obbligatorie le verifiche ispettive periodiche delle scaffalature da parte di un Tecnico Competente, stabilisce le procedure per la verifica e la valutazione dei danni alle strutture, e indica quali sono gli interventi immediati di ripristino e monitoraggio.

UNI EN 15635 par. 9.2 L’utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno “verde”, “ambra” e “rosso” al fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore.

UNI EN 15635 par. 9.4.2.3 Una persona tecnicamente competente deve eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 mesi, un resoconto scritto deve essere sottoposto all’addetto della Sicurezza con le osservazioni e le proposte degli intervalli ritenuti necessari.

UNI EN 15635 App. A Obbligo del fornitore: Fornire suggerimenti all’utilizzatore in merito alla necessità di ispezioni regolari della scaffalatura e di un programma formale di manutenzione per far fronte ad eventuali danni accidentali.

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